FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) – ASPETTI PROCEDURALI E MASSIMALI

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Desideriamo informarVi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare del 16 febbraio 2022, n. 3, per fornire importanti indicazioni afferenti aspetti di semplificazione procedurale per l’accesso al FIS, superando le precedenti indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite dall’INPS con Messaggio n. 606/2022.

In tema di informazione e consultazione sindacale, per quanto concerne la comunicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, sarà possibile presentare l’istanza all’INPS anche in assenza dell’attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della stessa comunicazione, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge n. 234 del 2021 e DL n. 4 del 2022), ferma restando comunque, in ossequio alla finalità della norma, la necessità di doverla presentare.

L’INPS, conseguentemente, adeguandosi alle indicazioni ministeriali, ha comunicato alla proprie strutture territoriali con HERMES. 17/02/2022.0000802, quanto segue:

  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Alla luce di quanto precede, l’INPS chiarisce inoltre che, “con riferimento alle domande di Assegno di Integrazione Salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022”.

Questa precisazione fa rimanere salva, per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022, la necessità di dover presentare l’istanza entro il 23 febbraio p.v., come previsto al secondo capoverso dello stesso Messaggio n. 606/2022.

Per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, nel medesimo periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria. Pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n.197/2015, bensì sarà sufficiente allegare una semplice comunicazione con le motivazioni sopradescritte e riportate nella circolare ministeriale.

Infine, con riferimento alle causali di accesso, la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro. Nel medesimo periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria. Pertanto, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico-finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico-finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Informiamo, infine, che l’INPS, con   la Circolare INPS del 16 febbraio 2022, n. 26, ha stabilito l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale stabilendo che l’importo in vigore dal 1° gennaio 2022, è pari a € 1.222,51.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alle Circolari sopra richiamate – MLPS n. 3/2022, Circolare INPS n. 26/2022, oltreché al Messaggio INPS n. 606/2022 ed INPS HERMES. 17/02/2022.0000802, in allegato alla presente comunicazione.

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