Statuto

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

  1. L’“Associazione Commercianti e di Imprese della Provincia di Brindisi – Confcommercio della Provincia di Brindisi”, denominata anche “Confcommercio della Provincia di Brindisi”, di seguito per brevità “Confcommercio Brindisi” è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederaliri e lee regole di comportame, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Brindisi che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

 

  1. L’Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

 

Art. 2

Sede e durata

“Confcommercio Brindisi” ha sede in Brindisi ed ha durata illimitata.

 

Art. 3

Princìpi e Valori Ispirator

“Confcommercio Brindisi” informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:

  1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
  2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
  3. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  4. l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
  5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio – Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
  6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
  7. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
  8. la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio Brindisi” e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  9. l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
  10. “Confcommercio Brindisi” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

 

Art. 4

Scopi e Funzioni

“Confcommercio Brindisi”:

 

  1. tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “Confcommercio Brindisi” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
  2. valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendone il ruolo economico e sociale;
  3. organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
  4. può promuovere, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
  5. si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
  6. favorisce, d’intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
  7. adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio Imprese per l’Italia”;
  8. ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio Brindisi”. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
  9. designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell’associazione sia richiesta o ammessa;
  10. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il  presente Statuto e con quello confederale.

 

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

  1. “Confcommercio Brindisi” si impegna ad accettare:
  2. I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio Brindisi”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
  3. II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio Brindisi”;

  1. IV) le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.

 

 

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

  1. Possono aderire, in qualità di socio effettivo, a “Confcommercio Brindisi” le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Brindisi che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

 

  1. Possono aderire, altresì, in qualità di soci aderenti i mandamenti comunali e i sindacati di categoria.

 

  1. Possono aderire come soci assimilati
    1. gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale;
    2. coloro che utilizzano i servizi erogati da società o enti partecipati o riconducibili all’’Associazione;
    3. gli imprenditori di ogni settore che, previa sottoscrizione di domanda di adesione, versino a “Confcommercio Brindisi” un contributo per l’assistenza contrattuale o un contributo associativo utilizzando un Ente previdenziale;
    4. i professionisti che abbiano ricevuto ed accettato da “Confcommercio Brindisi” un mandato professionale.

 

  1. Ai fini dell’attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all’art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all’atto dell’adesione, nelle Delegazioni comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da “Confcommercio Brindisi”. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d’intesa con “Confcommercio Brindisi”.

 

  1. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, “Confcommercio Brindisi” può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l’unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.

 

  1. Qualora a carico delle articolazioni organizzative provinciali, orizzontali e/o verticali, previste nei precedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “Confcommercio Brindisi” può nominare un Commissario presso l’articolazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi del livello provinciale interessato. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.

 

  1. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio Brindisi” o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativiri e lee regole di comportame e ee , con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio Brindisi”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

 

  1. Ciascun socio, che entra a far parte di “Confcommercio Brindisi” è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

 

  1. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o “Confcommercio Brindisi” non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

 

  1. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

 

 

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 5, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio Brindisi”, o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

 

  1. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio Brindisi” promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

  1. Per aderire a “Confcommercio Brindisi” in qualità di soci effettivi o aderenti, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente l’adesione ai sensi dell’art. 6, comm1 e 2, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

 

  1. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

 

  1. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’interessato.

 

  1. L’adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso.

 

  1. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio Brindisi”.

 

  1. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio Brindisi” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

 

  1. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

 

  1. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identi­che o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio Brindisi”.

 

  1. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

 

Art. 8

Decadenza e recesso

  1. La qualità di socio di “Confcommercio Brindisi” si perde:

 

  1. per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
  2. per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Brindisi” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per decadenza automatica a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi entro e non oltre 180 giorni dalla fine dell’anno solare di competenza.
  4. nei 180 giorni entro i quali il socio può sanare la propria morosità ed evitare la decadenza automatica, il socio non potrà esercitare i propri diritti di socio;
  5. per scioglimento di “Confcommercio Brindisi” deliberata dall’Assemblea.

 

  1. La proposta di espulsione di cui alla lettera b) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

 

  1. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

 

  1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio espulso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di espulsione.

 

  1. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 9

Sanzioni

  1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Brindisi”, sono:
  2. la deplorazione scritta;
  3. la sospensione;
  4. l’espulsione.

 

  1. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all’attività degli Organi associativi.

 

Art. 10

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

  1. Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio Brindisi” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

 

  1. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio Brindisi” soltanto partecipi.

 

  1. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

 

  1. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti di “Confcommercio Brindisi” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

 

  1. L’Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio Imprese per l’Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio Brindisi” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

  1. In seno a “Confcommercio Brindisi”, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

 

  1. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio Brindisi”, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confedera­le.

 

  1. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio Brindisi”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio Brindisi”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

 

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

  1. In seno a “Confcommercio Brindisi”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

     

  1. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio Brindisi” conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confedera­le.

 

  1. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio Brindisi”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio Brindisi”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

 

Art. 13

“Confcommercio Brindisi – Associazione Pluriterritoriale”

  1. “Confcommercio Brindisi”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia – Associazioni Territoriali” interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia – Associazioni Territoriali” confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio Brindisi – Associazione Pluriterritoriale” che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia – Associazioni Territoriali”, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

 

  1. La costituzione di una “Confcommercio Brindisi – Associazione Pluriterritoriale”, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.

 

  1. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio Brindisi” di una “Confcommercio Brindisi” – Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

 

Art. 14

Confcommercio Puglia Unione Regionale

  1. “Confcommercio Brindisi” costituisce, assieme alle altre Confcommercio Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, Confcommercio Puglia Unione Regionale livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” provvede al finanziamento di Confcommercio Puglia Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre Confcommercio Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l’organizzazione regionale e ratificata da Confcommercio Puglia Unione Regionale, delegare od assegnare a Confcommercio Puglia Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

 

 

Art. 15

Composizione Organi Associativi

  1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Brindisi” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio Brindisi”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio Brindisi”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

 

  1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio Brindisi” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

 

  1. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Brindisi” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio Brindisi” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

 

  1. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

 

  1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

 

  1. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Brindisi” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

Art. 16

Incompatibilità

  1. Presso “Confcommercio Brindisi” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

 

  1. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo ci cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

 

  1. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Brindisi”.

 

  1. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

 

  1. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio Brindisi”.

 

Art. 17

Durata

  1. Presso “Confcommercio Brindisi” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

 

  1. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

 

Art. 18

Rieleggibilità del Presidente

Presso “Confcommercio Brindisi” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 19

 Organi

  1. Gli Organi di “Confcommercio Brindisi” sono:
    • l’Assemblea;
    • il Consiglio;
    • il Presidente;
    • la Giunta;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti;
    • il Collegio dei Probiviri.

 

  1. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

 

Art. 20

Assemblea: composizione

  1. L’Assemblea di “Confcommercio Brindisi” è costituita dai legali rappresentanti dei soci aderenti.

 

  1. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 5 per ogni singolo associato aderente e, comunque, solo ad altro legale rappresentante di un socio aderente.

 

Art. 21

Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea di “Confcommercio Brindisi” è ordinaria o straordinaria.

 

  1. L’Assemblea ordinaria:
  2. a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “Confcommercio Brindisi”;
  3. b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  4. c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
  5. d) elegge:

– il Presidente;

– il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall’art. 23;

– la Giunta, nella composizione e con le modalità previste dall’art. 27;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri;

  1. e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

 

  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da ““Confcommercio Imprese per l’Italia” sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio Brindisi” – Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di “Confcommercio Brindisi”, ai sensi degli artt. 13, comma 3, 22, commi 11, 12 e 13, e 34 del presente Statuto.

 

  1. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, “Confcommercio Brindisi” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

 

Art. 22

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea di “Confcommercio Brindisi” è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.

 

  1. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

 

  1. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

  1. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o con mezzi telematici, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa almeno sei giorni prima della data fissata per l’adunanza.

 

  1. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

 

  1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

  1. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

 

  1. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

 

  1. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di “Confcommercio Brindisi” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia”, e di scioglimento di “Confcommercio Brindisi”; non è obbligatoria in caso di modifiche statutarie.

 

  1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

 

  1. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 30% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

 

  1. Il recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 51% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia””, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una “Confcommercio Brindisi – Associazione Pluriterritoriale” costituita e/o partecipata da “Confcommercio Brindisi”, la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.

 

  1. Per lo scioglimento di “Confcommercio Brindisi” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

 

  1. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell’Assemblea che dispongano di non meno del 30% dei voti assembleari complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

 

Art. 23

Consiglio: composizione

  1. Il Consiglio di “Confcommercio Brindisi” è composto da:
  2. il Presidente, che lo presiede;
  3. i 7 membri di Giunta;
  4. 10 Consiglieri eletti dall’Assemblea;
  5. i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
  6. il Presidente provinciale “50&Più”;
  7. f) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 24, comma 1, del presente Statuto.

 

  1. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d) ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

 

  1. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

 

  1. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

 

Art. 24

Consiglio: competenze

 

  1. Il Consiglio di “Confcommercio Brindisi”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 5 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio Brindisi”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

 

  1. Il Consiglio determina le direttive dell’azione di “Confcommercio Brindisi”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

 

  1. Il Consiglio, inoltre:
  2. su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta 3 Vice Presidenti;
  3. su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
  4. predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo, i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
  5. delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “Confcommercio Brindisi”;
  6. delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
  7. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  8. delibera l’eventuale ammissione e/o esclusione di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio Brindisi”;
  9. delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di “Confcommercio Brindisi” negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
  10. promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  11. delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
  12. esprime proprio parere vincolante sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio Brindisi” – Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del presente Statuto;
  13. può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
  14. può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
  15. può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
  16. può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
  17. esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 25

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio di “Confcommercio Brindisi” è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

 

  1. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

  1. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.

 

  1. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

 

  1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

 

  1. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di comunicazione. Non sono ammesse deleghe.

 

  1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

Art. 26

Presidente

  1. Il Presidente di “Confcommercio Brindisi” è eletto dall’Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio Brindisi”.

 

  1. Il Presidente:
  2. ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio Brindisi”; ne ha la firma, che può delegare;
  3. ha la rappresentanza politica di “Confcommercio Brindisi” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
  4. ha la gestione ordinaria di “Confcommercio Brindisi”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  5. attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
  6. propone al Consiglio la revoca del Direttore;
  7. su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici;
  8. propone all’Assemblea l’elezione di 3 membri di Giunta;
  9. propone al Consiglio la nomina di 3 Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
  10. nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
  11. propone alla Giunta la nomina tra i Vice Presidenti di un Vice Presidente con delega all’amministrazione;
  12. può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
  13. può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
  14. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio Brindisi”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  15. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  16. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio Brindisi”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
  17. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
  18. sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
  19. r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

 

  1. Fuori dal caso previsto all’art. 22, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

 

Art. 27

Giunta

  1. La Giunta di “Confcommercio Brindisi” è composta dal Presidente, che la presiede, e da 7 membri eletti dall’Assemblea, di cui 3 su proposta del Presidente. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio Brindisi” e lo coadiuva nelle sue funzioni.

 

  1. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

 

  1. La Giunta:
  2. coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
  3. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio Brindisi” presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
  4. può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
  5. delibera, su proposta del Presidente, sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
  6. e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

 

  1. L’assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive ne determina la decadenza automatica. In tal caso ovvero in caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

 

  1. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

 

  1. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

 

  1. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

  1. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati, all’interno della Giunta, imprenditori associati che rappresentino capacità, esperienze, competenze conoscenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di 3.

 

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio Brindisi” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

 

  1. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui          all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
  2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
  3. In caso di vacanza di un membro effettivo del collegio in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, subentra il membro supplente più anziano. Alla prima Assemblea utile verrà eletto un nuovo membro supplente salvo che non si debba procedere alla elezione di un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per fine mandato.
  4. Il Collegio ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell’Associazione, di cui riferisce agli Organi e predispone la relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
  5. Il Collegio ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all’unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione dell’assemblea. Ove il Presidente non reputi fondate le motivazioni e non convochi l’assemblea entro 15 giorni, la questione viene deferita da una delle parti al Collegio dei Probiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di 15 giorni.

 

Art. 29

Collegio dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio Brindisi” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

 

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

 

  1. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

 

  1. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

 

  1. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

 

  1. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

 

  1. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Confcommercio Brindisi”:
  2. a) delibera sulle controversie tra i soci di “Confcommercio Brindisi” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio Brindisi”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
  3. b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio Brindisi”.

 

  1. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

 

Art. 30

Arbitrato

  1. Le controversie tra soci e “Confcommercio Brindisi” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Brindisi. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

 

  1. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

 

  1. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

 

  1. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

 

 

Art. 31

Direttore

  1. Il Direttore di “Confcommercio Brindisi” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

 

  1. Il Direttore:
  2. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
  3. è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
  4. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi assumendone la funzione di Segretario, funzione che, comunque, può delegare, in caso di assenza o impedimento, ad un collaboratore di “Confcommercio Brindisi”; può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
  5. è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Confcommercio Brindisi”, assicurando il loro buon funzionamento e la conservazione dei documenti;
  6. coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di “Confcommercio Brindisi”;
  7. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  8. può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  9. vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;
  10. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, sentito il Vice Presidente con delega per l’amministrazione;
  11. assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

 

  1. L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

 

Art. 32

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

  1. Il patrimonio di “Confcommercio Brindisi” è costituito:
    • dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
    • dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
    • dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  • le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  • i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  • le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio Brindisi”;
  • ogni bene lasciato in eredità o legato;
  • ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  • ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio Brindisi”;
  • le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

 

  1. “Confcommercio Brindisi” ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

 

  1. E’ fatto divieto a “Confcommercio Brindisi” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

 

  1. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

 

Art. 33

Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario di “Confcommercio Brindisi” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

 

  1. Il bilancio annuale è posto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La stessa approvazione, previa motivazione all’assemblea, può essere posticipata di 60 giorni. La pubblicità dei bilanci associativi è assicurata mediante esposizione in bacheca soci nei locali dell’associazione o pubblicazione sul sito internet o sul periodico associativo ove esistenti.

 

Art. 34

Scioglimento

In caso di scioglimento di “Confcommercio Brindisi”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 35

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.