INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO E OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

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Nel corso dell’iter di conversione del D.L. 146/21 (ora legge 17 dicembre 2021, n. 215) è stata inserita, all’interno del comma 1, dell’art. 18 del D. Lgs 81/08, la lettera b-bis) che introduce il nuovo obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Questa nuova disposizione relativa all’obbligo di individuazione della figura del preposto, si presta ad una lettura particolarmente complessa e di non agevole interpretazione – su cui è stato sollecitato un intervento di chiarificazione da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – anche e soprattutto per quanto concerne il suo effettivo campo di applicazione, se cioè il preposto debba essere presente in tutti i contesti lavorativi, compresi quei casi ove la sua individuazione risulterebbe pleonastica.

A tale proposito si riportano alcune prime considerazioni svolte sulla base di una lettura coordinata delle varie disposizioni presenti nel Testo Unico sicurezza in materia di vigilanza.

Va intanto richiamato l’art. 2, comma 1, lett.e), del D.Lgs 81/08, che contiene la definizione di «preposto», ovvero: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La figura del preposto, dunque, avrebbe ragione di essere in azienda solo se si configurano le condizioni poste dalla definizione di cui sopra, ovvero se esistono, nell’impresa, lavoratori su cui il preposto vada ad esercitare la sua funzione di vigilanza.

Nel propendere per una interpretazione più “estensiva” della norma, e in aderenza alle finalità del T.U. sicurezza – che mira ad una tutela prevenzionistica incentrata sulla collaborazione dei lavoratori e allo sviluppo della “cultura della sicurezza” – sarebbe ragionevole ritenere che tale obbligo di individuazione possa essere circoscritto solo a quei contesti lavorativi – in parte  già  definiti dal legislatore nella c.d parte speciale del T.U. Sicurezza (es. montaggio e smontaggio ponteggi etc.) – le cui dimensioni o la cui complessità organizzativa o la particolare rischiosità delle operazioni da effettuare non consentono al datore di lavoro di svolgere personalmente e direttamente le funzioni di vigilanza. Funzioni di vigilanza che si possono evincere dall’art. 18 che, dettagliatamente, definisce gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti.

Il comma 3-bis del medesimo art. 18 dispone, poi, che il datore di lavoro e i dirigenti “sono tenuti, altresì, a vigilare sull’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20…”. Quest’ultimo articolo disciplina, appunto, gli obblighi dei lavoratori in ordine ai quali deve essere esercitata la vigilanza.

Nel caso di impresa con un singolo lavoratore non vi è, a nostro avviso, ragione della presenza del preposto, in quanto sarà lo stesso datore di lavoro a vigilare sul lavoratore, non essendo pensabile che il singolo lavoratore venga individuato come preposto di sé stesso o che il datore di lavoro si “autoindividui” come preposto.

Ovviamente, la valutazione della necessità o le motivazioni che hanno determinato la scelta del datore di lavoro di non dar luogo alla individuazione del preposto nel proprio ambito organizzativo aziendale, dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Si riportano, di seguito, le indicazioni relative alla nomina del preposto nel caso in cui il datore di lavoro abbia riscontrato la necessità della sua individuazione, obbligo, in assenza della previsione di un periodo transitorio, già entrato in vigore.

Il testo normativo non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione del preposto, ma è consigliabile formalizzare tale individuazione in modo da poter portare a conoscenza lo stesso dell’incarico attribuitogli.

Si ricorda che le sanzioni previste in caso di mancata individuazione, prevedono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Per quanto riguarda gli obblighi formativi inerenti la figura del preposto, si riportano, di seguito, le prime indicazioni contenute nella Circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 16 febbraio 2022, n. 1 (cfr.  Allegato).

Nella circolare viene richiamato il nuovo comma 7-ter il quale stabilisce che le attività formative e l’aggiornamento periodico dovranno essere svolti in presenza e essere ripetute con cadenza biennale (e non più quinquennale) o, comunque, quando si renda necessario in relazione all’evoluzione dei rischi o in presenza di nuovi rischi.

Si osserva poi, nella circolare, che la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 con il nuovo comma 7, che ora prevede, per dirigenti e preposti, una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto sarà previsto nell’Accordo Conferenza Stato Regioni da adottarsi entro il 30 giugno 2022, non fa venir meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

In assenza del nuovo Accordo, quindi, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, specifica la circolare, attengono complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione come individuata dal nuovo comma 7 dell’art. 37 del D.lgs 81/08.

Pertanto, continua la circolare, tali requisiti andranno verificati dagli organi ispettivi in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza, a cui occorrerà fare riferimento anche avendo riguardo alla introduzione di un periodo transitorio utile per conformarsi alle nuove disposizioni, come già avvenuto in occasione dell’emanazione dell’Accordo del 21 dicembre 2011.

Allo stato attuale, tali nuovi obblighi non potranno, quindi, essere oggetto di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs, n. 758/1994.

La circolare si sofferma, infine, sull’obbligo di addestramento e, alla luce delle nuove disposizioni, viene precisato che lo stesso deve consistere nella prova pratica per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti etc. e nell’esercitazione applicata delle procedure di sicurezza e gli interventi di addestramento devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

Tali obblighi sono già in vigore e la violazione degli stessi si realizza quando venga accertata la mancanza della prova pratica e/o dell’esercitazione applicata, mentre non rileva, ai fini sanzionatori, il mancato tracciamento nel registro informatizzato, essendo sufficiente al riguardo l’emanazione di una disposizione.

Si richiama, infine l’art. 26, con il nuovo comma 8-bis, che dispone che, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente, al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto.

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