OBBLIGO POS: DAL 30 GIUGNO SCATTANO LE NUOVE REGOLE PREVISTE SULL’OBBLIGO DI ACCETTARE I PAGAMENTI ELETTRONICI.

Primo Piano

Come noto, l’art. 18, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, modificando l’art.15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha anticipato al 30 giugno 2022 (invece del 1° gennaio 2023) il termine per l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento. L’entità della sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione di un pagamento tramite carta.

Si segnala che durante l’iter parlamentare di conversione dello stesso decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (la cui legge di conversione è di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale) è stato introdotto l’art. 18, comma 01 il quale, modificando l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce che l’obbligo di accettazione riguarda, oltre le carte di credito e di debito, anche le carte prepagate.

Si ricorda che rimane in vigore la misura prevista dall’art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede un credito d’imposta sulle commissioni pagate per pagamenti elettronici. Nel dettaglio, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o per transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla regolamentazione UE per gli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

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