ORDINANZE MINISTRO DELLA SALUTE 28 APRILE 2022

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2 E ARRIVI DAI PAESI ESTERI

Si informa che, con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile u.s. (cfr. allegato) – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, sono state prorogate fino al 15 giugno prossimo alcune misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale.

L’ordinanza – garantendo, con un effetto “ponte”, la continuità dell’efficacia di alcune disposizioni sull’utilizzo delle mascherine in scadenza al 30 aprile 2022 (ai sensi dell’articolo 10-quater del decreto  Riaperture, introdotto dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, su cui si è riferito con nota del 25 marzo u-s.) – produce effetti a partire dal 1° maggio p.v. e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge n. 24/2022 (di cui l’ordinanza, di fatto, anticipa alcuni contenuti relativi all’utilizzo delle mascherine al chiuso, oggetto di un emendamento approvato nel corso dell’iter parlamentare) e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Si riportano, di seguito, i contenuti del provvedimento, con riserva di tornare sui profili di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  1.  per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
    • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, che comprendono, come specificato dalle Linee Guida per il settore, gli autoservizi pubblici non di linea taxi, NCC e natanti;
    • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Confermato, altresì, che i vettori, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo da parte degli utenti dei richiamati servizi;
  2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post acuzie (art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017).

Per i titolari ed i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra permane, altresì, l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

Fatto salvo quanto sopra, l’ordinanza precisa, in ogni caso, che “è comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie “in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

Confermata l’esenzione dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Disposizioni in materia di lavoro

Come detto, l’ordinanza precisa che “è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, si fa presente che restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021.

A tal riguardo, si informa che le Parti si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole.

In quell’occasione la Confederazione considererà l’opportunità di mantenere l’utilizzo delle mascherine – stante la loro funzione di DPI – fino al termine della scadenza prevista dall’Ordinanza del Ministro Speranza, unitamente alla vigenza dei comitati connessi al citato protocollo.

Disposizioni in materia di spostamenti: arrivi da paesi esteri

Si informa inoltre che, con altra ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 maggio prossimo la validità della disciplina per gli arrivi da paesi esteri, introdotta dall’Ordinanza 22 febbraio 2022, ad esclusione dell’obbligo di compilazione e presentazione del “digital Passenger Locator Form” (PLF), contenente i dati per la localizzazione del passeggero in caso di contagio (che pertanto non è più previsto a partire dal 1° maggio 2022).

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