RIAPERTURA – ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 237 del Registro

OGGETTO: D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art.3;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l’articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le  principali attività; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio che all’articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 “Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020”.

VISTO che il d.p.c.m. del 17 maggio 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le  principali attività,  allegate sub 17) al medesimo d.p.c.m.;

RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consenta la riapertura e l’autorizzazione di diverse attività, avendo il Dipartimento della Salute competente (con nota AOO_005/PROT/17/05/2020/0001473 – allegato 2 alla presente ordinanza) accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica ed elaborato le linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, e in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;

RITENUTO pertanto che, a partire dal 18 maggio, le attività di ristorazione, le attività ricettive e turistiche anche all’aria aperta, campeggi e zoo, i servizi alla persona, il commercio al dettaglio e il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché tutte le altre attività e servizi similari, possano essere consentite a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali;

RITENUTO altresì che, a partire dal 25 maggio le attività balneari, le attività sportive di base e le attività motorie presso piscine centri e circoli sportivi, ovvero presso altre strutture ove si svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, possano essere consentite a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio regionale;

Su proposta del Capo Dipartimento della Salute e del Capo Dipartimento Sviluppo Economico,
emana la seguente
ORDINANZA

Art. 1
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale ed è consentito lo spostamento nelle seconde case;

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A tal fine sono prorogati gli effetti dell’art.7 dell’ordinanza del Presidente della regione Puglia n.214 del 28 aprile 2020, limitatamente alle prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno ingresso nella regione, al di fuori delle succitate ipotesi previste dalla norma, per rientrare in Puglia nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente;

È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È fatto obbligo di osservare le prescrizioni contenute nell’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020.

A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
– commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;
– servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
– servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
– attività ricettive alberghiere; – strutture ricettive all’aria aperta; – campeggi e zoo.

Art. 2
A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
– stabilimenti balneari;
– musei, archivi e  biblioteche, nel rispetto delle linee guida regionali;
– attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con esclusione attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio. Dal 18 maggio 2020 e sino al 25 maggio sono prorogati gli effetti dell’art.3 dell’ordinanza n. 221 del 6 maggio 2020.

Art. 3
1. Gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi di cui all’art.1 e 2 nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza.
2. Le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo.
3. Le Amministrazioni comunali possono consentire l’utilizzo delle spiagge libere a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.

Art. 4
Le misure contenute nelle precedenti ordinanze del presidente della Giunta regionale n.226 (servizi alla persona), n. 234 (tatuaggi e piercing, centri per il benessere fisico), n. 235 (mercati su aree pubbliche) nonché le circolari esplicative emanate dalla Regione Puglia, si intendono assorbite e, pertanto, per i relativi ambiti di attività si applicano le misure della presente ordinanza.

Art. 5
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo  4, comma 1, del decreto legge  25 marzo 2020 n.19.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 17 maggio 2020
Michele Emiliano

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) 3
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 6
COMMERCIO AL DETTAGLIO 10
PARCHI ZOOLOGICI 13
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 16
PALESTRE 18
PISCINE 20
RISTORAZIONE 23
SERVIZI ALLA PERSONA 25
STRUTTURE RICETTIVE 27
UFFICI APERTI AL PUBBLICO 30

ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
■ Lo Stabilimento dovrà essere dotato di recinzione conforme alle disposizioni dell’Ordinanza Balneare e dovrà garantire un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L’accesso degli ospiti allo stabilimento deve essere consentito solo dai punti di accesso previsti e tutti i servizi strettamente connessi alla balneazione, presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti dello stesso.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
■ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
■ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni ( o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Devono essere predisposti passaggi che consentano di raggiungere la riva o i servizi comuni senza dover attraversare la superficie occupata da altri bagnanti.
■ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
■ Evitare l’utilizzo di cabine e spogliatoi per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui.
■ Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.
■ Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza, per cui possono essere previste segnaletiche (orizzontali e/o verticali) o barriere di protezione per regolamentare la fila di accesso al servizio e garantire la distanza interpersonale.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
■ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attrezzature galleggianti etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
■ Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati ed è obbligato all’adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti. Sarà obbligatoria l’integrazione del kit di emergenza dei bagnini attraverso la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di:
a. una maschera facciale con respiratore da utilizzare in acqua;
b. una visiera, mascherina FPP2 senza valvola filtro e guanti, da usare per gli interventi su terra ferma;
c. pallone di rianimazione trasparente in silicone lavabile per attività di rianimazione cardio circolatoria;
■ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

È da vietare la pratica di attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc.) o ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
■ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
■ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

Ai fini del presente documento per strutture ricettive all’aria aperta si intendono i campeggi (complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento come previsto dall’art. 17 della L.R. 11/1999 modificata dalla LEGGE REGIONALE 9 aprile 2018, n. 13)
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento in piazzola, casa mobile o bungalow da parte di personale della struttura adeguatamente preparato (steward di campeggio) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti nei punti vendita presenti nel campeggio e in nelle aree di particolare afflusso quali bagni comuni, bar, ristorante
■ Privilegiare l’accesso al campeggio tramite prenotazione
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico.
■ Informare il cliente del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
■ Gli ospiti della struttura saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l’uso di mascherine.
■ Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta.
■ È necessario che tutto il personale rispetti la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o attraverso l’utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l’igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti.
■ Mascherine e disinfettante per superfici dovrebbero essere disponibili, anche a pagamento, degli ospiti che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
Gli spazi interni ed esterni, gli orari di servizio e le modalità operative, dovranno essere rimodulati per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare gli assembramenti.
In tutti i punti necessari, dove ci sono contatti degli ospiti con superfici, sono collocati i dispenser di gel igienizzante.
■ Ove possibile, le operazioni di accesso alle strutture, quali ad esempio, i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita, se necessario, sono modificati per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.
Se presenti, si potrà valutare la sostituzione di tutti pulsanti manuali di uscita dall’interno all’esterno della struttura con pedaliere ovvero pulsanti di apertura “a piede”.
■ Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le misure di prevenzione igienico sanitaria, è opportuno rammentarne i contenuti, affiggendo l’apposito cartello alla reception e negli altri ambienti comuni.
■ Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
■ Se possibile, differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
■ Se è prevista la presenza di più addetti che operano fianco a fianco contemporaneamente, ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina o, in alternativa, potrà essere posizionato uno schermo laterale idoneo a proteggere le singole postazioni di lavoro. Per gli addetti che nello svolgimento della propria attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, è richiesto l’uso delle mascherine.
■ in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check in e per tutte le altre necessità di richiesta di informazioni alla reception; richiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo; le chiavi verranno consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;
■ per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo, consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di registrazione;

ove possibile, utilizzare sistemi di virtual concierge o sistemi similari di servizio informativo all’ospite in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception.
■ Ogni qual volta sia possibile, evitare o limitare allo stretto necessario il contatto delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata del soggiorno; visionare i documenti di identità senza toccarli; favorire pagamenti con sistemi contactless; etc.). Le chiavi delle unità abitative devono essere disinfettate o sostituite ad ogni cambio dell’ospite.
■ È facoltà dell’ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non faccia ingresso nell’unità abitativa.
■ Assicurare la pulizia e la disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
■ Si raccomanda qualora sia possibile di assegnare le strutture in modo alternato settimanalmente.
■ Si consiglia il posizionamento il giorno di arrivo di un Kit di cortesia con disinfettante per ogni unità abitativa rinnovato ad ogni cambio di clientela e di informativa su modalità di pulizia, disinfezione e prodotti utilizzati
■ Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli) dovranno essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
■ Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi casemobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno. In ogni caso dovranno essere sempre presenti nei punti vendita della struttura kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all’utilizzo del servizio
■ Al fine di garantire la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti dovranno essere affissi appositi cartelli informativi anche nelle aree e nelle attrezzature all’aperto, posizionati in luoghi ben visibili.
■ Le aree all’aperto della struttura saranno manutenute e pulite in modo continuativo.
■ Le aree ecologiche e i bidoncini dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e disinfettati nei punti di contatto (aperture).
■ All’entrata delle aree ecologiche verranno messi a disposizione della clientela dispenser di gel detergente per le mani e guanti monouso.
Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano, giochi, ed arredi in genere) saranno disinfettate giornalmente.
■ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
■ Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi con spazi ed orari in modo da permettere il distanziamento. Sono eliminate le iniziative che potrebbero portare a potenziali assembramenti.
■ Le aree gioco per bambini all’aperto vanno delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all’interno dell’area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste.
■ Le attività sportive sono consentite negli spazi dedicati e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa. Non si ravvisano particolari criticità in relazione agli sport individuali che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
■ Per quanto riguarda sport a coppie o in squadre (tennis, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalla federazione per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE.), inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.
■ Per piscine, palestre e aree benessere si rimanda alle schede specifiche
■ Per l’accesso alle spiagge private si rinvia alla scheda sulle attività balneari.
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
■ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
■ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
■ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
■ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
■ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni delle superfici delle aree comuni.
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
Misure generali
■ Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
■ Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
■ Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
■ Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
■ Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
■ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
Competenze dei Comuni
■ I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
■ In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
■ Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
– Corsie mercatali a senso unico;
– Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
– Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
– Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
■ Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio:
■ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
■ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
■ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
■ rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
■ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
■ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
■ sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
■ sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
■ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
■ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

PARCHI ZOOLOGICI

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di parchi zoologici
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti del parco
■ Privilegiare l’accesso ai parchi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
■ Il parco dovrà essere dotato di recinzione delle aree attrezzate e creazione di varchi pedonali con tornelli e contapersone o strutture similari. Per i varchi auto, invece, si dovrà prevedere una postazione di controllo per il conteggio degli autoveicoli che accedono. In tal modo sarà possibile contingentare il numero delle presenze in funzione delle dimensioni dell’area attrezzata.
■ È fondamentale che gli accessi avvengano in modo ordinato, in modo da prevenire assembramenti
■ I giardini zoologici svolgono le loro attività principali in ampi luoghi all’aperto, con naturale ricambio di aria e tutte le attività di percorsi in auto devono essere effettuati senza che i clienti abbiano contatti con gli animali durante il percorso.
■ Rimane valido il divieto assoluto di somministrazione di alimenti agli animali durante la visita del parco.
■ Le aree al chiuso devono essere supportate da idonei sistemi di climatizzazione sottoposti a periodica igienizzazione, con accessi limitati al fine di garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro ed all’interno devono essere stabiliti degli specifici percorsi con indicazione delle distanze interpersonali tramite segnaletica orizzontale.
■ Le aree visitabili tramite “trenini” dovranno garantire un accesso in ogni vagone al singolo nucleo familiare, intervallando i vagoni con carrozze non utilizzate. I trenini dovranno essere igienizzati a conclusione di ogni singolo percorso visita.
■ I percorsi pedonali devono essere di almeno metri 2 con doppio senso di percorrenza e segnaletica che ne garantisca una percorrenza idonea evitando situazioni di assembramento o scontro tra passanti, oppure di metri 1 in caso di senso di percorrenza unico.
■ Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare.
■ Le attività di interazione con il pubblico (talk, attività educative, tour guidati etc.) dovranno evitare assembramenti, garantire la distanza sociale mediante riduzione numero dei partecipanti ed eventuali adozione di dispositivi tecnologici (tipo audioguide) che saranno oggetti di specifica igienizzazione dopo ogni utilizzo.
■ Tutte le aree destinate ad attività ludico sportive, le aree gioco per bambini ed i parchi divertimento che non consentono il prescritto distanziamento sociale e possono dar luogo ad assembramenti sono vietate.
■ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici. All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici e aree comuni, deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita.
■ È importante istituire una figura (o più figure) addetta ai controlli all’interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti, diffusione di locandine con “buone pratiche”, ecc.
■ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda
Attività di vigilanza
Dovrà essere istituito una figura (o più figure) addetta ai controlli all’interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti, diffusione di locandine con “buone pratiche”, ecc. Tale personale. non potendo svolgere funzioni di pubblico ufficiale, potrà solo invitare gli utenti al rispetto delle norme e, in caso di persistenza di comportamenti scorretti, dovrà essere coadiuvato dalle forze dell’ordine.
Una particolare attenzione andrà rivolta alla vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini.
Sono comunque vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone. Nel caso di accertata presenza di una persona con COVID-19 all’interno del parco, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni del Ministero della Salute.

Comportamenti igienico-sanitari da adottare
■ Obbligo di non accedere al parco zoologico in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
■ Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza;
■ Coloro che passeggiano dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento sociale;
■ Rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di servizi igienici.

SERVIZI BAR E RISTORAZIONE
I Servizi di Bar e di Ristorazione forniti nell’ambito del parco zoologico devono seguire le linee guida e le disposizioni normative specifiche per la categoria
(vedasi ad esempio LINEA GUIDA INAIL PER LA RISTORAZIONE)
In caso di consumo di bevande o pasti in aree pubbliche, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza avendo cura di pulire le attrezzature da eventuali residui e di gettare la spazzatura negli appositi contenitori per i rifiuti.
In ogni caso è necessario garantire il distanziamento nei punti di ristoro e realizzare aree per consumazione distinte da quelle di dispensa. Le modalità di attuazione di questa norma dovranno essere affidate alla predisposizione di un piano a cura dei gestori che tenga conto delle peculiarità dei punti ristoro (per esempio previsione di dispenser di ticket per la definizione dei turni, distanziamento della cassa dai banchi per la dispensa dei prodotti e dai luoghi di
consumo, ecc.).
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
■ Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico
■ I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
■ Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
■ L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani, e sempre in prossimità dell’ingresso.
■ Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
■ Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
■ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
■ Regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
■ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
■ Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
■ Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
■ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
■ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico
■ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
■ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
○ almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
○ almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
■ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
■ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
■ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
■ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
■ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Per quanto riguarda il microclima , è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
○ garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
○ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
○ in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
○ attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
○ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
○ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
○ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
○ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
○ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
○ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico
■ Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
■ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
■ Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
■ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
■ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
■ Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
■ Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
■ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
■ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
■ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
■ Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
■ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
■ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
■ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

RISTORAZIONE
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico.
■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
■ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
■ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
■ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
■ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ La consumazione a buffet non è consentita.
■ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, prima di ogni servizio al tavolo e dopo ogni operazione di sparecchiatura e di contatto con stoviglie o posate usate dai clienti.
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
■ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
■ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici che non siano state coperte con tovaglie (monouso o da sostituire ad ogni servizio), evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc.). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure
cartacei a perdere.
SERVIZI ALLA PERSONA
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti, massaggiatori, tatuatori.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a tornare al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio medico.
■ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
■ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
■ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti (in particolare in prossimità dell’ingresso del locale) e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
■ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
■ Gli esercenti devono fornire al cliente, all’ingresso del locale, una mascherina chirurgica da indossare obbligatoriamente durante tutte le attività che lo permettano. Se il cliente indossa una propria mascherina, dovrà essere invitato a sostituirla con quella nuova fornita dall’operatore.
■ Le mascherine usate, laddove non venissero portate via dal cliente, dovranno essere raccolte in un apposito contenitore e smaltite con la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
■ All’inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che agli operatori sia misurata la temperatura corporea e, nel caso di temperatura superiore a 37,5 C°, assicurare che l’operatore abbandoni immediatamente il luogo di lavoro con rientro a domicilio e che lo stesso si rivolga alle autorità sanitarie per l’attivazione delle procedure di isolamento, come previste per legge;
■ In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, e laddove il cliente non possa indossare la mascherina chirurgica (es: taglio della barba) l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
■ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente); in particolare per estetisti, massaggiatori e tatuatori assicurare che gli operatori utilizzino camici/grembiuli monouso e soprascarpe monouso o ciabatte monouso o autoclavabili;
■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
■ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
■ Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco, i bagni di vapore e le vasche idromassaggio.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

STRUTTURE RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C e/o presenza di sintomi respiratori evidenti. In questo caso il cliente sarà invitato a rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
■ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
■ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
■ L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
■ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
■ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, con particolare attenzione per le zone più frequentate come hall, corridoi e zona ascensori, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
■ Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
■ L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
■ È facoltà dell’ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non faccia ingresso nell’unità abitativa.
■ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
– garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
– aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
– in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
– attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
■ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
■ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
■ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
■ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
■ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
■ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
■ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
■ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
■ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Nelle aree di attesa , mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
■ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
■ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
■ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
■ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

Regione Puglia – Ordinanza n.237 ALLEGATO 2

Monitoraggio Fase 2

Report Settimanale (08/05-14/05)
Regione Puglia

La Direttrice dell’Area Il Responsabile del Coordinamento Regionale
Epidemiologia e Care Intelligence Emergenze Epidemiologiche
dott.ssa Lucia Bisceglia      prof. Pierluigi Lopalco

Valutazione sintetica
Le misure di lockdown, insieme alla riorganizzazione dei servizi sanitari, hanno consentito il contenimento dell’epidemia di COVID-19 nella Regione Puglia, che non ha mai messo in crisi la rete ospedaliera. Le attività di accertamento diagnostico, di contact tracing e di ricostruzione delle catene epidemiche hanno garantito l’interruzione dei contagi con lo sviluppo di un numero limitato di casi.
Attualmente la curva epidemica è in riduzione costante in tutti i territori provinciali, così come il numero dei ricoveri, in generale e in terapia intensiva. La ricerca attiva dei casi comporta una capacità di diagnosi in fase precoce della malattia: i casi diagnosticati nelle ultime due settimane sono rappresentati per l’80% da soggetti asintomatici e paucisintomatici.
Permangono alcune criticità in ordine a pregressi focolai, che sostengono segnali di trasmissione in provincia di Bari e Foggia e, in misura minore, in provincia di Brindisi.

I dati della settimana 08/05-14/05 in sintesi

Numero di casi per data di inizio dei sintomi e data di diagnosi

Territorio
Bari Nuovi casi ultimi 5 giorni Nuovi casi ultimi 5 giorni  > 50 anni
19 9
Brindisi 7 2
BT 0 0
Foggia 10 4
Lecce 3 2
Taranto 2 0
Fuori regione 1 1
Regione 42 18

Tasso di incidenza complessivo per provincia

Tasso di incidenza nella settimana 08/05-14/05 per provincia

Stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari

Territorio
Bari N. casi attualmente postivi riportati alla Prot Civile
(Var % rispetto a sett prec) N. nuovi casi per data diagnosi (Var % rispetto a sett prec)
870 (-7,4%) 58 (0%)
Brindisi 309 (-8,0%) 10 (-57%)
BT 278 (-6,7%) 2 (-60%)
Foggia 352 (-48.8%) 25 (-51%)
Lecce 325 (-4,1%) 3 (-79%)
Taranto 97 (-8,5%) 4 (-56%)
Regione 2253 (-17,6%) 103 (-36%)

Variazioni giornaliere del numero di positivi, guariti e deceduti

Numero di nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni per provincia

Mappa comunale dei nuovi casi diagnosticati nella settimana 08/05-14/05

Casi attualmente positivi per distretto socio-sanitario

Andamento giornaliero cumulato dei ricoveri

Andamento giornaliero dei ricoveri e dei posti letto in Terapia Intensiva

Distribuzione dei casi positivi per stato clinico

Distribuzione dei casi positivi per fascia di età

Focolai attivi
Nella settimana dall’08/05 al 14/05 sono rilevabili 7 focolai (erano 13 nella settimana precedente), ovvero aggregati di 3 o più casi collegati tra loro.
4 sono i focolai domiciliari (2 a Lecce, uno a Bari e uno a Foggia).
I restanti tre focolai riguardano situazioni attivatesi nel mese di aprile nella provincia di Bari, di cui due RSA e un ambiente lavorativo.

Quadro sintetico complessivo

Territorio
Bari Incidenza
settimanale Ranking Trend settimanale Aumento di trasmissione ed attuale impatto sui servizi
assistenziali
4,63 Intermedia
bassa ↔ Bassa
Brindisi 2,54 Intermedia bassa ↓ Bassa
BT 0,51 Bassa ↓ Bassa
Foggia 4,02 Intermedia bassa ↓ Bassa
Lecce 0,38 Bassa ↓ Bassa
Taranto 0,69 Bassa ↓ Bassa
Regione 2,53 Intermedia bassa ↓ Bassa

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